Concessioni di Scavo

(art. 88 e 89 del D.Lgs. 42/2004)

Le attività di ricerca archeologica sono riservate al Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), che può svolgerle direttamente oppure affidarle in concessione ad altri soggetti pubblici o privati (D.Lgs. 42/2004, artt. 88-89). La normativa di riferimento relativa alle concessioni di ricerca e al premio di rinvenimento ex art. 92 del D.Lgs. 42/2004 è contenuta nelle circolari della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 04 del 2019 e allegato, n. 7 del 2019 e allegato, n. 30 del 2019 e allegati, n. 21 del 2020.

Iter procedurale

La richiesta di nuova concessione o di rinnovo deve essere trasmessa via PEC alla Soprintendenza utilizzando l’apposita modulistica in formato digitale predisposta dall’Istituto Centrale per l’Archeologia, cui va allegata la documentazione meglio elencata più avanti. Non vi sono limiti temporali per la presentazione delle domande.

Entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza, la Soprintendenza inoltra alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio una copia della richiesta corredata del proprio parere.

La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio concede o nega la concessione con provvedimento che viene trasmesso contestualmente alla Soprintendenza e al Richiedente entro i successivi 45 giorni. In questo modo, qualora non fossero intervenute sospensioni o interruzioni per eventuali integrazioni, l’iter si conclude entro 90 giorni.

Il Concessionario dovrà informare la Soprintendenza dell’inizio delle indagini con un preavviso di almeno 15 giorni.

A seguito del rilascio della concessione da parte della Direzione Generale, la Soprintendenza chiede al Direttore di scavo di sottoscrivere un documento di accettazione in cui i soggetti interessati, oltre a comunicare le date di scavo, si impegnano a rispettare le norme indicate nella concessione rilasciata dal Ministero al Concessionario. Il documento di accettazione va indirizzato anche alla locale Stazione dei Carabinieri per opportuna conoscenza.

Elenco documenti da presentare
Gli enti richiedenti la concessione di scavo dovranno inviare in un’unica spedizione alla Soprintendenza, sia per i rinnovi sia per le nuove richieste:

a) istanza di concessione di scavo, datata e firmata dal legale rappresentante dell’Ente richiedente, in cui dovrà essere chiaramente indicato il nominativo dell’unico direttore di scavo (ferma restando la possibilità di condividere tra più soggetti la responsabilità scientifica della ricerca) e dovranno essere elencati tutti gli enti coinvolti a vario titolo nel progetto;

b) dichiarazione del concessionario, sottoscritta dal direttore di scavo e/o dall’ente richiedente la concessione, relativa alla copertura assicurativa di tutti i partecipanti allo scavo e/o copia delle relative polizze assicurative;

c) piano economico dettagliato commisurato all’impegno che il richiedente la concessione intende assumere e, nel caso di concessioni pluriennali, articolato ad annum, sottoscritto dal legale rappresentante l’ente richiedente e comprensivo di cifre riservate rispettivamente al restauro di strutture e materiali mobili e alla messa in sicurezza e/o alla ricopertura dell’area di scavo a fine campagna, ciascuna non inferiore al 15% dello stanziamento economico complessivo;

d) relazione programmatica sulle attività di ricerca previste;

e) pianta georeferenziata dell’area di scavo con dettaglio CTR oppure screenshot Google Earth/Maps (ad adeguata scala di leggibilità) con posizionamento dell’area di scavo, coordinate dei vertici e sistema di riferimento e proiezione;

f) curriculum breve del Direttore di scavo;

g) organigramma da cui si evincano ruoli e istituzioni di appartenenza dei membri dello staff che abbiano incarichi o posizioni di responsabilità sullo scavo;

h) dichiarazione rinuncia premio da parte del direttore di scavo, corredata da copia del documento di identità del direttore di scavo in corso di validità;

i) dichiarazione di rinuncia al premio di rinvenimento da parte dei membri dello staff che abbiano incarichi o posizioni di responsabilità sullo scavo, corredata da copia del documento di identità di ciascuno in corso di validità; in alternativa, da parte dei membri dello staff, resa a nome del direttore di scavo, corredata da copia del documento di identità del direttore di scavo in corso di validità;

l) dichiarazione di rinuncia al premio e autorizzazione all’accesso all’area da parte dei proprietari degli immobili, se diversi dallo Stato, corredata da copia del documento di identità in corso di validità.

Per le concessioni pluriennali e per quelle in itinere è necessario acquisire una relazione sintetica sull’avanzamento delle indagini per ogni anno di scavo, con specifico riferimento agli aspetti conservativi, corredata da opportuna documentazione fotografica che documenti lo stato in cui sono stati lasciati i siti al termine della precedente campagna di scavo, il luogo e le condizioni di conservazione dei materiali mobili rinvenuti e gli interventi di restauro eseguiti.

Entro 90 giorni dalla conclusione delle ricerche, dovrà essere trasmessa la documentazione di cui alla sezione IVa della Circolare 30/2019 nei modi e nei formati indicati sul sito dell’Istituto Centrale per l’Archeologia ai fini del conferimento dell’anagrafica minima di scavo al Geoportale Nazionale per l’Archeologia.
Infine, per la consegna della documentazione si rimanda alla circolare 30 del 2019, punto IVb.


In particolare, per la compilazione del modello dei metadati e tutte le istruzioni operative per la consegna della documentazione di fine scavo, si raccomanda anche la consultazione del sito istituzionale dell’Istituto Centrale per l’Archeologia alla pagina dedicata ovvero fare riferimento all’indirizzo dedicato dg-abap.gna@beniculturali.it.

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