La denuncia di trasferimento è una comunicazione obbligatoria trasmessa alla Soprintendenza territorialmente competente:
– dall’alienante o donatore del bene culturale (di solito il notaio che ha stipulato l’atto);
– dall’acquirente, in caso di acquisto all’asta;
– dall’erede o legatario, in caso di successione.
La denuncia va effettuata entro 30 giorni dalla stipula dell’atto e deve contenere i dati identificativi delle parti, l’indicazione del luogo ove si trovano i beni, l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento e l’indicazione del domicilio delle parti ai fini di eventuali comunicazioni.