Contributi

(artt. 31, 35, 36, 37 del D.Lgs. 42/2004)

Ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di beni culturali per l’esecuzione degli interventi di restauro e conservazione previsti dall’art. 31, comma 1, del Codice. Sono previsti due tipi di contributi dello Stato:

Contributi in conto capitale: per le spese sostenute dai proprietari, possessori, detentori, per lavori di restauro e conservazione eseguiti su beni culturali, per un ammontare, di norma, non superiore alla metà delle spese sostenute;

Contributi in conto interessi: per i mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori e detentori per la realizzazione degli interventi di restauro e conservazione eseguiti su beni culturali, nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati a un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.

In entrambi i casi, l’ammissione al contributo è subordinata:

– all’effettivo accertamento formale di interesse culturale dell’immobile di cui trattasi (DIC);

– all’avvenuto rilascio, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione ad eseguire i lavori (art. 21 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), prima dell’inizio della esecuzione dei medesimi.

I due tipi di contributi possono essere cumulabili ma devono essere richiesti distintamente ciascuno secondo un proprio procedimento. Non sono accolte domande di contributo presentate a lavori iniziati o ultimati. I contributi sono erogati dal competente Segretariato Regionale per il Mibact che adotta tutti i provvedimenti necessari previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.

Ai sensi dell’art. 38 del Codice, i beni culturali sottoposti a interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Segretariato regionale e i singoli proprietari. Tale convenzione, con durata minima di dieci anni, è finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione dei beni culturali per almeno un giorno al mese durante l’arco dell’intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio e agli altri eventi istituzionali promossi dal MiC

Contributi in conto capitale:
Il richiedente, contestualmente alla domanda di autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004, dovrà trasmettere esclusivamente via PEC alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio la richiesta di ammissibilità ai contributi, corredata di idonea documentazione, compreso il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma).
La Soprintendenza indica gli interventi ammissibili a finanziamento, ne quantifica l’importo e stabilisce la quota percentuale ammessa al contributo*.
Eseguiti i lavori, l’interessato trasmette alla Soprintendenza via PEC la documentazione completa necessaria per la fase a consuntivo. La Soprintendenza esamina la documentazione ricevuta e provvede al collaudo dei lavori. Il contributo viene concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati, per una quota parte della spesa effettivamente sostenuta dal proprietario per i soli interventi ritenuti ammissibili.

 

Contributi in conto interessi:
Il richiedente, contestualmente alla domanda di autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004, dovrà trasmettere esclusivamente via PEC alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio la richiesta di ammissibilità ai contributi, corredata di idonea documentazione.
Il contributo può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.
Dopo la pronuncia della Soprintendenza sulla ammissibilità ai contributi in conto interessi, il Ministero può autorizzare al Segretariato Regionale l’emissione del decreto di concessione del contributo, con riserva di verifica delle disponibilità del bilancio.
Una volta ottenuto il decreto di concessione del contributo, il beneficiario dovrà presentare:
l’attestazione del regolare pagamento sia delle rate pregresse del mutuo sia di quelle di volta in volta saldate come da piano di ammortamento approvato;
il piano di ammortamento aggiornato ed ogni successiva, eventuale, variazione rispetto a quello indicato nel decreto di concessione suindicato, compresa, nel caso, la risoluzione del contratto di mutuo.

Per i soggetti privati l’istanza deve essere corredata di due marche da bollo da 16,00 euro, che potranno essere corrisposte anche tramite modello F23 con Codice Tributo 456T.

La Soprintendenza si pronuncia sulla ammissibilità ai contributi dello Stato, in conto capitale e in conto interessi, contestualmente al rilascio della autorizzazione ai lavori di restauro entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231.

Ai sensi del D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231:

– la concessione del contributo in conto capitale è rilasciata dal Ministero entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza di contributo a consuntivo;

– la concessione del contributo in conto interessi è rilasciata dal Ministero entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso ai contributi.

 

La pronuncia sull’ammissibilità dell’intervento al contributo statale da parte della Soprintendenza, costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza, pertanto, costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta, che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

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