Circolazione di Opere
– dei beni culturali mobili di proprietà pubblica o privata già “dichiarati” o “verificati” come tali con apposito provvedimento;
– delle ‘cose’ mobili di proprietà pubblica, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la Verifica di interesse culturale (VIC) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004;
– di beni, a chiunque appartenenti, per i quali il Ministero abbia disposto l’interdizione all’uscita dal territorio della Repubblica per un tempo determinato.
– l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica delle ‘cose’ mobili di interesse culturale non ancora formalmente riconosciuto, a chiunque appartenenti, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia superiore ad euro 13.500,00 (eccetto reperti archeologici, elementi provenienti da smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, archivi);
– l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica di alcune tipologie di ‘cose’ mobili di potenziale interesse culturale, quali ad esempio fotografie e opere cinematografiche di oltre venticinque anni, mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, strumenti scientifici o tecnologici aventi più di cinquanta anni;
– l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica di beni culturali e ‘cose’ mobili di interesse culturale per la partecipazione a manifestazioni, mostre, esposizioni d’arte;
– l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica di specifiche fattispecie di ‘cose’ e beni culturali quali ad esempio oggetti che costituiscono mobilio privato di cittadini italiani con incarico diplomatico o istituzionale all’estero, oppure ‘cose’ e beni culturali che devono essere sottoposti ad indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all’estero.
Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita dal territorio della Repubblica:
– di opere e oggetti d’arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di settanta anni;
– delle ‘cose’ di interesse culturale di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500,00 (eccetto reperti archeologici, elementi provenienti da smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, archivi).
L’interessato ha l’onere di comprovare all’ufficio di esportazione che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle categorie sopra indicate, mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione). L’ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale nazionale, può comunque avviare il procedimento di Dichiarazione di Interesse Culturale (DIC).
Le autorizzazioni devono essere richieste tramite il Sistema Informativo Uffici Esportazione (SUE)
L’interessato dovrà:
• registrarsi sulla applicazione e ottenere le credenziali di accesso;
• scegliere la tipologia di richiesta da presentare, ad esempio:
– Attestato di libera circolazione
– Attestato di circolazione temporanea
– Licenza di esportazione temporanea (per l’uscita dal territorio della Unione europea)
– Licenza di esportazione definitiva (per l’uscita dal territorio della Unione europea)
– Certificato di avvenuta spedizione (per beni e cose provenienti da uno stato europeo)
– Certificato di avvenuta importazione (per beni e cose provenienti da uno stato extra-europeo)
– Autocertificazione di arte contemporanea
• scegliere l’Ufficio di esportazione verso il quale si desidera inoltrare la richiesta;
• inserire i dati del richiedente in qualità di proprietario o possessore o detentore;
• inserire i dati dei beni culturali o delle cose mobili a cui la richiesta si riferisce.
Per i soggetti privati l’istanza deve essere corredata di due marche da bollo da 16,00 euro, che potranno essere corrisposte anche tramite modello F23 con Codice Tributo 456T.
L’attestato di libera circolazione e l’attestato di circolazione temporanea vengono rilasciati dall’ufficio di esportazione che ha ricevuto la richiesta entro quaranta giorni dalla formale assunzione agli atti dell’istanza, ai sensi degli articoli 68, co. 3, e 71, co. 2, del D.Lgs. 42/2004.