Parere Archeologico
(ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico comunale)
Ai fini della tutela e salvaguardia di aree che possono avere un elevato rischio archeologico, sul Piano Regolatore Generale comunale sono molto spesso indicate perimetrazioni che sono recepite dai piano come vincoli archeologici.
La Soprintendenza ha, nel corso degli anni, delimitato tali aree – che rientrano comunque nella disciplina urbanistica – sottoponendole ad una serie di prescrizioni, che possono consistere nella semplice assistenza in corso di scavo durante i lavori, nell’obbligo di esecuzione di saggi preventivi o in alcuni casi nella inedificabilità assoluta. E’ possibile rendersi conto del tipo di tutela cui sono sottoposte queste aree leggendo le Norme Tecniche di Attuazione dei Piani regolatori comunali.
Il parere rilasciato dalla Soprintendenza è il nulla-osta propedeutico che consente il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche da parte degli uffici comunali.
Il parere della Soprintendenza deve essere richiesto quando è previsto qualsiasi lavoro di scavo o movimentazione di terreno all’interno delle aree perimetrate dal PRG. Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) definiscono le modalità della procedura di richiesta del nulla-osta.
Per effettuare una richiesta di autorizzazione per opere e lavori in zona perimetrata su Piano regolatore come “di interesse archeologico” è necessario inviare alla Soprintendenza una domanda mediante apposito modello, con richiesta ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. Quest’obbligo riguarda tanto il settore dei lavori e delle opere di ambito privato che quelli pubblici o di pubblico interesse; in questo caso, i lavori pubblici potranno non essere preceduti dall’invio del documento di valutazione archeologica preventiva perché la zona è già riconosciuta a rischio archeologico. Di conseguenza si procederà direttamente con le fasi successive delle indagini (esecuzione saggi e/o assistenza in corso di scavo).
L’istanza deve essere trasmessa via PEC e corredata del modello di richiesta Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori su area di interesse archeologico delimitato su P. R. G. e degli elaborati progettuali.
Nel caso in cui la Soprintendenza ravvisi la necessità di effettuare la prescrizione di saggi archeologici preventivi, è necessario contattare un professionista o comunque un soggetto qualificato, in possesso dei requisiti indicati nel Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) operante nel settore archeologico; questo si occuperà delle indagini e della redazione di una relazione, che verrà poi inviata con nota ufficiale alla SABAP territorialmente competente e valutata dal funzionario archeologo. Quest’ultimo fornirà indicazioni su come procedere a seconda dell’esito di tale fase preliminare. In caso di esito negativo (l’area è a potenziale nullo, ossia totalmente priva di tracce archeologiche fino alla quota interessata dai lavori in progetto: solitamente un simile risultato si ottiene solo per porzioni di terreno già scavate o interessate dalla presenza di sottostrutture) verrà subito rilasciata autorizzazione semplice al prosieguo dei lavori; in caso invece di rinvenimenti che possano far prospettare un certo grado di rischio, le misure adottate possono andare dalla prescrizione di assistenza archeologica da parte di personale qualificato (in questo caso non è richiesto il terzo livello di formazione: basta la laurea in Archeologia), alla tutela di eventuali resti rinvenuti, fino alla riserva in favore della Soprintendenza di dettare ulteriori prescrizioni inerenti lo spostamento, la conservazione, il restauro e l’esposizione di manufatti e strutture particolarmente importanti. La Soprintendenza può infine, nei casi in cui vengano portati in evidenza manufatti e strutture di primaria importanza non amovibili, imporre varianti alla progettazione analogamente a quanto previsto dalla disciplina dell’archeologia preventiva nelle opere pubbliche.
L’istanza deve essere corredata di due marche da bollo da 16,00 euro, che potranno essere corrisposte anche tramite modello F24 con Codice Tributo 1599 (Imposta di bollo).
L’autorizzazione viene rilasciata entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.Lgs. 42/2004.
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