Archeologia Preventiva
La verifica preventiva dell’interesse archeologico è la procedura che consente l’applicazione dell’articolo 28 comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. L.vo 42/2004) e prevede, per le opere sottoposte al Codice Appalti D.Lgs 36/2023, che le stazioni appaltanti trasmettano al Soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, “copia del progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.” (Art. 41 comma 4 del D.Lgs 36/2023).
Documentazione
Tale elaborazione deve comprendere la valutazione non soltanto del potenziale archeologico dell’area interessata dal progetto, ma soprattutto gli eventuali elementi di rischio archeologico e del rischio effettivo direttamente connesso all’esecuzione dell’opera stessa (circolare 1/2016 DGA).
Con il modello di Autorizzazione alla consultazione è possibile inoltrare “richiesta di accesso formale all’Archivio Dati territoriali- Archeologia per la Verifica preventiva dell’interesse archeologico” a questo Ufficio.
Professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali (D.M. 244 del 20 maggio 2019)
L’elenco dei professionisti competenti opeo delle qualifiche EQF 8, 7, 6) ed è progressivamente aggiornato. Per il profilo dell’archeologo è presente l’elenco di Operatori abilitati alla verifica preventiva dell’interesse archeologico. Gli elenchi non sono albi professionali e la non iscrizione di un professionista non preclude l’esercizio della professione.
Le fasi di “verifica archeologica preventiva”
La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica, scientificamente diretta dalla Soprintendenza territorialmente competente, con oneri a carico della stazione appaltante.
Le fasi includono:
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori.
Tali indagini dovranno essere realizzate da archeologi professionisti in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel profilo Archeologo (D.M. 20 maggio 2019, All. 2), il cui curriculum dovrà essere comunque preventivamente sottoposto a questo Ufficio, con oneri a capo della committenza.
Esiti della procedura
La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal Soprintendente di settore territorialmente competente, che contiene i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito. Pertanto sarà necessaria la valutazione di varianti progettuali in funzione della conservazione del complesso archeologico, per il quale si avvierà il procedimento di dichiarazione di interesse archeologico.
La procedura di verifica archeologica preventiva è dettagliata nella circolare n.1 del 20/01/2016 e nel DPCM 14/02/2022
• Circolare n. 1 del 20/01/2016, in merito alle modalità di attuazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.
• Allegato 1 alla circ. n. 1 del 20/01/2016.
• Allegato 2 alla circ. n. 1 del 20/01/2016.
• Allegato 3 alla circ. n. 1 del 20/01/2016.
• Allegato 4 alla circ. n. 1 del 20/01/2016.
Linee guida per la redazione e consegna della relazione di assistenza archeologica
Il professionista incaricato dovrà prendere contatti diretti, anche per le vie brevi, con il funzionario responsabile di zona, prima dell’avvio dei lavori, per concordare le modalità di indagine.
Entro 20 giorni lavorativi dal termine delle attività che comportano scavi e/o movimentazioni di terra, l’incaricato dovrà consegnare alla Scrivente un dossier redatto secondo le norme sottoindicate.
In caso di esito positivo (ossia, qualora si rinvengano elementi di interesse archeologico) il dossier dovrà essere consegnato nel duplice formato cartaceo e digitale (CD) completo di:
a) relazione sintetica dell’intervento descrittiva delle fasi operative dell’indagine, delle evidenze stratigrafiche e strutturali individuate, con l’inquadramento delle diverse fasi sulla base dei materiali rinvenuti, corredata dalle immagini, dagli schemi e dai rilievi essenziali per la comprensione delle informazioni;
b) schede UUSS redatte a norma dell’ICCD e elenco delle US di scavo;
c) diagramma stratigrafico di sintesi con indicazione delle fasi e descrizione sintetica delle UUSS (Matrix);
d) rilievi e sezioni di scavo. I rilievi, realizzati nella scala più adeguata, comprensivi di planimetrie generali e di dettaglio, di sezioni stratigrafiche e di prospetti. Si raccomanda di fare riferimento alle quote assolute. Per facilitarne la lettura della documentazione grafica su supporto digitale, nel caso sia stato utilizzato il formato DGW, se ne richiede anche una versione in pdf. e .tiff o .JPG. ;
e) elenco delle tavole presentate;
f) foto digitali. Ogni file dovrà avere la propria denominazione specifica ed è richiesta una stampa dei provini. Si suggerisce di dividere le foto realizzate nel corso dell’assistenza, in due cartelle distinte: “foto selezionate per la stampa” e “foto non selezionate”;
g) elenco analitico delle foto selezionate con riferimento al nome del file;
h) elenco materiale da scavo. L’elenco deve essere ripartito come segue: cassette di manufatti generici, con indicazione degli eventuali sacchetti o degli altri contenitori; cassette di ecofatti, in contenitori distinti per categorie (faune, resti carpologici, ecc); contenitori di eventuali campioni del suolo; contenitori di ossa umane. I manufatti ceramici non decorati e gli eventuali strumenti litici saranno consegnati lavati all’interno di sacchetti di plastica trasparenti adeguatamente forati, chiusi da laccetti e accompagnati da cartellini di plastica recanti indicazioni indelebili sul contesto di provenienza (US). I sacchetti saranno collocati in cassette di plastica a norma, con indicazioni del sito e dell’US di provenienza scritte all’esterno della cassetta.
Va inoltre presentato un inventario dei singoli manufatti significativi, avendo cura di contrassegnare ciascun di essi con un’indicazione analoga a quella riportata nell’elenco (es. “CH’25 n.1”).
Nel caso l’esito dell’assistenza archeologica fosse negativo, ossia se non dovessero verificarsi rinvenimenti archeologici, potrà essere consegnata una documentazione di sintesi (relazione con posizionamento esatto dell’intervento, piante, sezioni e foto del saggio), nel solo formato digitale.
La trasmissione della documentazione deve essere effettuata direttamente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.
La documentazione deve essere trasmessa via PEC e corredata del modello Trasmissione relazione di Verifica preventiva dell’interesse archeologico.
Il Soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente l’avvio della procedura di “verifica preventiva” (c. 8 e seguenti art. 25 del D.Lgs. 50/2016) entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete tale termine è stabilito in sessanta giorni (art. 25 c.3 D.Lgs. 50/2016).
In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il Soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative.
La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.
- Procedimenti
- Interventi sui Beni Culturali
- Interventi su Area Tratturale
- Archeologia Preventiva
- Parere Paesaggistico
- Verifica Interesse Culturale
- Dichiarazione Interesse Culturale
- Alienazione del Demanio Culturale
- Spostamento di Beni Culturali
- Prestito Mostre ed Esposizioni
- Esercizio della Prelazione
- Parere Archeologico
- Toponomastica